"Tanto più notaio, tanto meno giudice.”

Le alternative non notarili della pubblica fede in Ungheria

Il pristaldo

In Ungheria l’uso della scrittura nell’ambito amministrativo fu introdotto da Béla II, re d’Ungheria. Prima della diffusione della scrittura accanto al giudice funzionò il pristaldo (pristaldus) che era un soggetto e che oltre agli altri suoi compiti ebbe quello di testimone ufficiale. Nel XI secolo le sue funzioni furono stabilite dalla legge. A cavallo tra il XII secolo e il XIII secolo le sue funzioni furono trasferite ai homines regii (commissari giudiziali), e ai „luoghi di autenticazione” (attestazione autentica).[1]

I loca credibilia (“luoghi di autenticazione”)

La testimonianza personale del pristaldo fu inadeguata per diversi motivi. Tale istituzione infatti, non era in grado di soddisfare le esigenze dell’amministrazione scritta, perciò all’inizio le testimonianze dei pristaldi furono a loro volta autenticata in un atto da un membro di un capitolo o di un convento, procedimento che divenne obbligatorio dal 1231.

I loca credibilia furono un’istituzione peculiare ungherese. Con l’espressione si intendono i capitoli e i conventi dove furono rilasciati gli atti per testimoniare i provvedimenti del pristaldo e poi i provvedimenti dei homines regii (relatio). In seguito attestarono anche le dichiarazioni di altre persone (fassio). Conservavano una copia dell’atto e ne rilasciavano un duplicato se era necessario. Dalla metà del XIII secolo applicarono uniformemente un sigillo ai loro atti. I loro provvedimenti furono accettati dai tribunali laici come prove con pubblica fede. L’utilizzo del sigillo dei loca credibilia fu regolato da Luigi I il Grande nel 1351 quando precisò circa 40 enti che potevano rilasciare atti aventi pubblica fede. I contributi per i loro servizi furono regolati a livello centrale. I provvedimenti dei loca credibilia furono unificati grazie ai libri formulari ma la loro forte presenza ostacolò la formazione del notariato ungherese. I notai funzionarono soltanto nell’ambito delle procedure dei tribunali ecclesiastici e avevano funzioni in materia matrimoniale e in materia testamentaria. Indebolendo le funzioni notarili “i luoghi di autenticazione” ostacolarono in modo rilevante la stesura dei negozi giuridici nell’ambito della vita quotidiana e la diffusione degli atti aventi pubblica fede.[2]

Dopo il 1848 “i luoghi di autenticazione” non potettero più rilasciare nuovi atti ma potettero rilasciare duplicati degli atti da essi conservati.

La storia del notariato in Ungheria

Gli inizi e la nascita del notariato

I notai investiti di autorizzazione papale e imperiale già esistevano nel territorio ungherese all’epoca della dinastia Árpád, ma fino al 1308 la loro presenza istituzionale non è provata. La prima dinastia ungherese, il casato di Árpád, si estinse nel 1301 in assenza di discendenti maschi. Nella lotta per il trono prevalse il casato di Angiò, ramo di Napoli. I notai arrivarono in Ungheria con Carlo Roberto chi all’epoca era ancora un bambino e che salvò la propria vita fuggendo da Napoli. Due notai attestarono che Carlo Roberto fu dichiarato re il 27 novembre del 1308. Il re prese il potere e più tardi il suo successore fondò la professione notarile in Ungheria. Gli atti notarili furono accettati soprattutto dai tribunali di diritto canonico (tribunali ecclesiastici) come aventi forza probatoria così, a causa del ruolo rilevante dei loca credibilia, con potessero essere utilizzati nell’ambito delle transazioni fra i soggetti privati. A seguito dell’occupazione turca avvenuta nella metà del XVI, i notai persero di importanza.

La storia e lo sviluppo del moderno notariato 1875-1949

A seguito della sconfitta della Guerra di Indipendenza del 1848-1849 e come risultato dell’opera di centralizzazione e unificazione realizzata dalla dinastia Asburgo, in Ungheria nel 1858 fu introdotto il notariato che fu regolato dalla legislazione austriaca del 1855. A causa delle regole non appropriate previste da detta legislazione, il tentativo di introdurre il notariato in Ungheria fallì subito e l’istituzione fu abolita c.d. Consiglio del judex curiae regiae nel 1861.

Poiché i loca credibilia (luoghi di autenticazione) persero la loro funzione come luoghi di stipulazione di atti e poiché l’istituzione notarile era stata abolita, le loro funzioni avrebbero dovuto essere svolte dai tribunali. Alla fine degli anni ’60 del XIX secolo vi fu una sempre maggiore domanda per istituire un’organizzazione separata rispetto ai tribunali che avesse competenza nelle autenticazioni facenti pubblica fede. Dopo numerosi tentativi, nel 1874 l’assemblea nazionale approvò la legge n. XXXIV sul notariato. Il notariato così istituito iniziò a svolgere le proprie funzioni nel 1875. I notai furono assegnati in 10 camere territoriali. La loro funzioni primarie erano quelle di predisporre dichiarazione di autentica in calce a contratti e a dichiarazioni. A partire degli ’80 del XIX secolo, ai notai fu attribuita la funzione di predisporre le pratiche relative alle successioni per causa di morte. Il notariato sopravvisse alle guerre mondiali del XX secolo. Il destino fu segnato dalla sovietizzazione susseguente alla seconda guerra mondiale, che non poté conciliare la doppia capacità del notaio di essere il titolare di una funzione pubblica e un libero professionista indipendente allo stesso tempo. Nel 1949 i notai furono inseriti nel sistema della pubblica amministrazione e risultarono di essere condizionati dal potere pubblico.

Il notariato statale

I notai impiegati statali principalmente autenticarono firme e certificarono la conformità all’originale delle copie di documenti all’originale e furono competenti in materia di successione; per il resto non c’era necessità di provvedere a strumenti di certezza legale in quanto ogni operatore dei traffici appartenevano a un unico titolare, lo Stato.

Il notariato dal 1992

Come risultato del cambiamento del sistema politico il ritorno del notariato alla sua originaria posizione e funzione fu di nuovo al centro dell’agenda politica. La legge n. XLI del 1991 abolì il notariato statale e stabilì nuovamente il sistema classico del notariato latino a decorrere dal 1 gennaio 1992. Gli ultimi 25 anni hanno dimostrato che il notariato può far accrescere la fiducia nei rapporti commerciali e accelerare i procedimenti per far riconoscere i propri diritti. I notai ungheresi non sono investiti di competenze esclusive riguardo alle transazioni legali, ma hanno competenza esclusiva in più di 15 procedimenti di giurisdizione volontaria, inoltre, il 70 per cento dei procedimenti di esecuzione è ordinato dai notai, così che il loro stato giuridico è paragonabile a quello del tribunale distrettuale di primo grado.

[1] Menyhért Érdujhelyi: La storia del notariato e dei loca credibilia in Ungheria, Budapest, Pallas Rt. 1899, pp. 65-68; voce concernente „Pristaldo” (László Solymosi) In: Korai Magyar Történeti Lexikon, curatore: Gyula Kristó, Budapest, Akadémiai Kiadó 1994., p.552.

[2] Menyhért Érdujhelyi: La storia del notariato e dei loca credibilia in Ungheria, Budapest, Pallas Rt. 1899, pp. 77-100; voce concernente “Loca credibilia” (László Solymosi) In: Korai Magyar Történeti Lexikon, curatore: Gyula Kristó, Budapest, Akadémiai Kiadó 1994., pp.23-264; Ferenc Eckhart: I loca credibilia nell’Ungheria medievale, Budapest, MOKK, 2012. pp. 47-55, 101-106

Il notaio esercita le sue attività sotto il controllo delle autorità giudiziarie e del Consiglio del Notariato. I notariato ha il proprio autogoverno.

Gli organi di autogoverno:

  • il consiglio regionale del notariato
  • la presidenza del consiglio regionale
  • il Consiglio Nazionale del Notariato Ungherese

Tali organi di autogoverno sono persone giuridiche e hanno il diritto di utilizzare lo stemma nazionale. Il notaio diventa membro del consiglio regionale al momento della sua nomina. Il notaio sostituto e il candidato diventano membri del consiglio regionale con l’iscrizione nell’albo notarile. Gli organi di autogoverno del notariato rappresentano e tutelano gli interessi e il rispetto della categoria. Partecipano alla preparazione delle norme relative al notariato. Il consiglio regionale è un ente pubblico costituito dai notai aventi competenza territoriale nell’ambito di essa e dai notai sostituti e dai candidati iscritti nello suo albo notarile. In Ungheria operano cinque consigli regionali con sede a Budapest, Győr, Pécs, Szeged e Miskolc.

il Consiglio regionale del notariato

L’assemblea generale del consiglio regionale elegge ogni quattro anni i membri della presidenza e il presidente del consiglio regionale. La presidenza del consiglio regionale sorveglia l’attività professionale dei suoi membri, esercita i compiti di controllo previsti dalle norme relative, propone i procedimenti disciplinari, partecipa alla copertura dei posti vacanti.

Il Consiglio Nazionale del Notariato Ungherese è costituito dai consigli regionali. Il Consiglio Nazionale è un ente pubblico che come l’organo di autogoverno principale del notariato rappresenta la categoria e i suoi organi, garantisce le condizioni operative delle camere regionali, partecipa alle preparazioni delle norme relative al notariato, fornisce orientamenti per l’attività professionale dei notai, dei notai aggiunti e dei notai candidati.

Gli organi del Consiglio Nazionale sono: il comitato, la presidenza, il presidente e i revisori contabili. Le questioni strategiche vengono decise dal comitato dei delegati delle camere regionali che viene regolarmente convocato. Gli organi del consiglio nazionale vengono eletti in ogni quattro anni.

Il presidente del consiglio nazionale rappresenta Il Consiglio Nazionale, il suo comitato e la sua presidenza, dirige le adunanze della presidenza e del comitato, assicura la preparazione e l’esecuzione delle decisioni da essi assunte.

Il regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento (in seguito: Rip.) è applicabile negli Stati membri dell’Unione europea eccetto la Danimarca. Il Rip. si applica esclusivamente nelle controversie transfrontaliere. Si definisce transfrontaliera una controversia in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito (in Ungheria del notaio) [art. 3 del Rip.].

Il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento è uno strumento alternativo per il ricorrente per far valere i suoi crediti ma il ricorrente rimane comunque libero di avvalersi anche delle procedure previste dal diritto nazionale e per quanto riguarda le questioni procedurali non trattate specificamente dal presente regolamento si applica il diritto nazionale. In Ungheria lo svolgimento del procedimento è di competenza dei notai perciò per organo giurisdizionale si intende in seguito anche il notaio. Il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento si svolge in forma cartacea. Le domande possono essere presentate unicamente su supporto cartaceo soltanto al notaio che rilascia gli atti in forma cartacea e li notifica in tal modo alle parti. La domanda può essere presentata a qualsiasi notaio.

L’ambito di applicazione materiale del Rip. concerne i crediti pecuniari esigibili [art. 4 del Rip.] Sono esclusi però dal campo di applicazione del regolamento le richieste di risarcimenti nell’ambito dei rapporti con la pubblica amministrazione, le richieste basate sui rapporti patrimoniali fra i coniugi e quelle basate sui rapporti giuridici successori nonché, salvo alcune eccezioni, i crediti derivanti da obblighi extracontrattuali [art. 2 del Rip.].

Il ricorrente ungherese (compreso quello che ha domicilio o residenza abituale in Ungheria) oppure quello di un Paese terzo può avviare soltanto il procedimento d’ingiunzione di pagamento ungherese contro il convenuto ungherese.

Il ricorrente dell’Unione europea (compreso quello che ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro dell’Unione europea /salvo in Ungheria e in Danimarca/) può avviare sia il procedimento d’ingiunzione di pagamento ungherese che quello europeo contro il convenuto ungherese.

Il ricorrente ungherese e quello dell’Unione europea, quello di un Paese terzo contro il convenuto dell’Unione europea nonché il ricorrente dell’Unione europea contro il convenuto di un Paese terzo possono tuttavia avviare soltanto il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento – ovviamente nel pieno rispetto delle norme sulla competenza giurisdizionale.

Se l’esame formale della domanda non si conclude con il rigetto, il notaio emette quanto prima, di norma entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, l’ingiunzione di pagamento europea utilizzando il modulo standard E riprodotto nell’allegato del Rip. L’ingiunzione di pagamento europea viene emessa insieme a una copia del modulo della domanda. Il notaio notifica al convenuto anche il modulo standard F riprodotto nell’allegato VI del Rip. con cui il convenuto può presentare la sua opposizione all’ingiunzione di pagamento europea. Se il convenuto presenta opposizione, il procedimento si trasforma in un procedimento civile ordinario – nel caso di un’ingiunzione di pagamento europea emessa da un notaio ungherese davanti il tribunale ungherese competente. Se il convenuto non presenta opposizione, l’ingiunzione di pagamento europea diventa definitiva e esecutiva e tale viene dichiarata dal notaio utilizzando il modulo standard G.

Sulla base dell’ingiunzione di pagamento europea dichiarata esecutiva l’autorizzazione del procedimento di esecuzione può essere richiesta in quello Stato membro in cui si trovano i beni pignorabili del convenuto. Le norme applicabili all’autorizzazione del procedimento di esecuzione sono quelle dello Stato membro in cui è stato richiesto il procedimento di esecuzione.

Il 4 luglio del 2012 il legislatore dell’Unione europea ha approvato il Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (di seguito, più brevemente: il Regolamento europeo sulle successioni). Il Regolamento è il frutto di un lavoro preparatorio pluriennale a cui la Presidenza ungherese del 2011 ha partecipato attivamente. Con la sua entrata in vigore nella seconda metà dell’anno 2015 il Regolamento ha rifondato le regole in materia di successioni transfrontaliere.

Quali sono le ragioni della creazione del Regolamento europeo sulle successioni?

A causa della globalizzazione, della libertà di stabilimento e della libera circolazione dei lavoratori i cittadini europei si trasferiscono e risiedono sempre di più in diversi Stati membri dell’Ue ove aprono conti correnti, acquistano immobili o altri beni patrimoniali. Di conseguenza sia in Ungheria che negli altri Stati membri europei emergono sempre più casi nell’ambito delle successioni internazionali nei quali il defunto ha avuto la proprietà di beni sia nella suo Paese di origine che in altri Stati. La ragione della creazione del regolamento è di evitare che le persone interessate alle successioni internazionali, soprattutto gli eredi del defunto, debbano avviare il procedimento di successione in ogni Stato membro dell’Ue in cui si trovano beni appartenenti all’eredità del defunto. Grazie al Regolamento lo stato giuridico dei beni dell’eredità ovunque reperiti viene giudicato in un unico procedimento e le decisioni oppure gli atti relativi alla successione vengono riconosciuti negli altri Stati membri dell’Ue in cui si trovano i beni del patrimonio del defunto.

Il diritto di successione è ormai uguale in tutta l’Europa?

No. Il Regolamento europeo sulle successioni non “sovrascrive” e non abroga le regole di successione disciplinate dai Codici Civili o da altre norme nazionali degli Stati membri dell’Ue. L’ordine del diritto di successione, p.es. chi eredita e in che percentuale, quali sono i requisiti della forma e del contenuto del testamento, a chi spetta la quota di legittima ecc., viene disciplinato sempre a livello nazionale; in Ungheria dal nuovo Codice Civile recentemente entrato in vigore.

Che cosa fa il Regolamento europeo sulle successioni?

Il Regolamento stabilisce le tre regole principali delle successioni transfrontaliere. Da una parte le regole della competenza giurisdizionale che determinano lo Stato membro dell’Ue in cui deve essere svolto il procedimento di successione ovvero lo Stato membro dell’Ue il cui organo giurisdizionale sarà competente per lo svolgimento del procedimento. L’altra regola importante è quella della legge applicabile: le regole uniformi del Regolamento determinano lo Stato membro dell’Ue le cui norme sulla successione vanno applicate all’eredità del patrimonio del defunto. Il Regolamento stabilisce inoltre „la libera circolazione”, ossia il riconoscimento reciproco delle decisioni pronunciate dai tribunali, dai notai o dagli altri organi degli Stati membri dell’Ue nell’ambito delle successioni (p.es. delle decisioni in cui il notaio trasferisce i beni dell’eredità agli eredi).

Da cosa dipende quale legge di successione si debba applicare e dove si svolge il procedimento di successione?

Sia la legge applicabile che, in termine tecnico, la competenza degli organi giurisdizionali e delle altre autorità saranno completamente determinate dalla residenza abituale del defunto al momento della morte indipendentemente dalla sua cittadinanza. La legge applicabile alla successione sarà la legge di quello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte che può essere la legge sia di uno Stato membro dell’Unione europea che di un Paese terzo. Se lo Stato membro in cui il defunto ha avuto la residenza abituale al momento della morte è uno Stato membro dell’Ue, per il procedimento di successione saranno competenti gli organi giurisdizionali, i notai oppure le altre autorità di tale Paese.

Dove è la residenza abituale?

La residenza abituale del defunto al momento della morte è il luogo dove costituiva il centro dei suoi interessi immediatamente prima della morte. Le autorità che si occupano della successione devono precisare in modo attento e diligente lo Stato in cui si trova la residenza abituale del defunto. Per questo devono considerare le circostanze della vita del defunto al momento della morte soprattutto tutti gli elementi fattuali pertinenti, in particolare la durata, la regolarità nonché le ragioni del soggiorno di esso nello Stato interessato. La residenza abituale dovrebbe rivelata un collegamento stretto e stabile con lo Stato interessato. Si deve evidenziare che il domicilio ufficialmente registrato al momento della morte non deve essere automaticamente considerato la residenza abituale del defunto.

Così il procedimento di successione di un defunto ungherese potrebbe essere svolto in un altro Stato anche se il patrimonio della sua eredità si trova in Ungheria?

Sì, può succedere. P.es.: Un cittadino ungherese si stabilisce in Austria; ci vive e ci lavora per anni e lì è la sua residenza abituale fino alla morte. In questo caso il procedimento di successione si svolge davanti all’organo giurisdizionale austriaco e si applica al procedimento il diritto di successione austriaco. L’organo giurisdizionale austriaco trasferisce agli eredi anche i beni, immobili conti correnti, ecc., situati in Ungheria. E viceversa: il notaio ungherese potrebbe trasferire i beni ereditari situati all’estero di un defunto straniero qualora la residenza abituale di esso fosse in Ungheria al momento della morte.

All’eredità dei beni immobili si deve applicare il diritto di successione di quello Stato in cui si trovano gli immobili e si svolge anche il procedimento di successione?

No. Per quanto riguarda la legge applicabile o la competenza giurisdizionale il Regolamento europeo sulle successioni considera unitario l’intero patrimonio del defunto. L’ubicazione dei beni dell’eredità, neppure se si tratta di beni immobili, non rileva quando si deve determinare la legge applicabile o la competenza giurisdizionale. P.es. una casa acquistata al mare di Spagna da un cittadino ungherese sarebbe trasferita agli eredi da un notaio ungherese nell’ambito di un procedimento di successione ungherese applicando le norme del Codice Civile ungherese qualora la residenza abituale del defunto fosse in Ungheria al momento della morte.

Si può scegliere la legge applicabile?

Sì, ma a certe condizioni. Se una persona vuole disporre in anticipo del suo patrimonio e redige un testamento, ai sensi del Regolamento europeo sulle successioni, può stabilire che la legge applicabile sarà quella del suo Paese di origine. In questo caso la legge applicabile alla sua successione sarà la legge del suo Paese di origine e non quella in cui ha avuto la residenza abituale. Se qualcuno vuole scegliere la legge applicabile alla sua successione lo deve dichiarare chiaramente e espressamente nel suo testamento (P.es. „Dispongo che alla mia successione sia applicabile la legge di quello Stato di cui sono cittadino, ovvero la legge ungherese.”) Una persona con più di una cittadinanza può scegliere la legge di uno qualsiasi degli Stati di cui ha la cittadinanza. Si deve evidenziare però che la scelta della legge applicabile viene considerata se il defunto è deceduto alla data del o dopo il 17 agosto 2015 (da quando si applica il Regolamento europeo sulle successioni).

A partire da quando si applica il Regolamento?

Si applica soltanto alla successione delle persone decedute alla data del o dopo il 17 agosto 2015.

Che cosa devo fare se uno dei miei parenti (che vive in Ungheria) decede dopo il 17 agosto ed eredito io i suoi beni p.es. un conto corrente in Austria oppure un immobile in Croazia?

Se la residenza abituale del defunto al momento della morte è in Ungheria, il procedimento di successione viene svolto dal notaio ungherese che applica al procedimento le norme di successione del Codice Civile ungherese. In tal caso, gli eredi possono chiedere al notaio il rilascio del certificato successorio europeo. Il certificato successorio europeo è istituito dal Regolamento europeo sulle successioni. Il certificato sarà un atto pubblico rilasciato in un modello uniforme e avendo pubblica fede sarà adatto a dimostrare la qualità di eredi (oppure i propri diritti riguardanti il patrimonio dell’eredità) in tutti gli Stati membri dell’Ue.

Il Regolamento europeo sulle successioni viene applicato in tutti i 28 Stati membri dell’Unione europea?

La Danimarca, il Regno Unito (Gran Bretagna, Irlanda del Nord) e l’Irlanda non sono soggetti all’applicazione del Regolamento, perciò nell’ambito della sua applicazione questi tre Stati membri dell’Ue devono essere considerati come Paesi extracomunitari ovvero Paesi terzi. Per questo motivo le norme stabilite dal Regolamento non vincolano gli organi giurisdizionali e le autorità di questi tre Paesi o non sono obbligati ad accettare le decisioni e i decreti in materia di successione e i certificati successori europei rilasciati negli altri Stati membri.

Per agevolare la libera circolazione delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici nel territorio dell’Unione europea i regolamenti dell’Unione europea approvati nell’ambito del diritto del procedimento civile provvedono il rilascio dei certificati che consentono di poter utilizzare in modo più semplice le decisioni giudiziarie e gli atti pubblici in un altro Stato membro diverso dello Stato membro di origine senza la necessità di atti ulteriori.

Per quanto riguarda gli atti notarili, le decisioni notarili oppure le transazioni approvate dal notaio, le legge n. LIII del 1994 sul procedimento di esecuzione (Vht.) stabilisce che il rilascio dei certificati previsti dalle norme dell’Unione europea è di competenza dei notai. Perciò nel caso di atti notarili oppure di decisioni notarili di condannatorie nonché di transazioni approvate dal notaio che hanno un effetto giuridico equivalente a quelle giudiziarie su istanza del creditore il notaio rilascia

a) l’attestato riprodotto nell’allegato VI del Regolamento (CE) n.44/2001 del Consiglio,
b) il certificato riprodotto nell’allegato I-V del Regolamento (CE) n.805/2004
c) l’estratto riprodotto nell’allegato III e IV del Regolamento (CE) n.4/2009 del Consiglio,
d) l’attestato riprodotto nell’allegato VI della Convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale sottoscritta a Lugano il 30 ottobre 2007,
e) l’attestato previsto dall’articolo 60 del Regolamento (UE) n.1215/2012 utilizzando il modulo standard riprodotto nell’allegato II del Regolamento (UE) n.1215/2012,
f) l’attestato previsto dall’articolo 46 paragrafo 3 lettera b del Regolamento (UE) n.650/2012 utilizzando il modulo standard riprodotto nell’allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) n.1329/2014,
g) l’attestato previsto dall’articolo 60 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n.650/2012 utilizzando il modulo standard riprodotto nell’allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) n.1329/2014.

Se Lei ha l’intenzione di far eseguire una decisione notarile, una transazione approvata o un atto notarile rilasciato da un notaio ungherese in un altro Stato membro dell’Ue oppure in Islanda, in Norvegia o in Svizzera ha le seguenti possibilità:

  • richiedere il riconoscimento, la dichiarazione di esecutività e poi l’autorizzazione dell’esecuzione della decisione giudiziaria/della transazione/dell’atto pubblico in conformità alla legislazione di un altro Stato membro dell’Ue oppure di Islanda, di Norvegia o di Svizzera,
  • nel caso di una decisione giudiziaria/transazione approvata/atto pubblico rilasciati prima del 10 gennaio 2015 che dovrebbero essere fatti eseguire in un altro Stato membro dell’Ue, richiedere il rilascio dell’attestato riprodotto nell’allegato VI del Regolamento (CE) n.44/2001 del Consiglio a quel notaio che ha emesso la decisione notarile/ha approvato la transazione/ha rilasciato l’atto pubblico e sulla base di questo attestato richiedere la dichiarazione di esecutività e poi l’autorizzazione dell’esecuzione della decisione notarile/della transazione/dell’atto pubblico in un altro Stato membro,
  • nel caso di una decisione giudiziaria/una transazione approvata/ un atto pubblico rilasciati alla data o dopo il 10 gennaio 2015 che dovrebbero essere fatti eseguire in un altro Stato membro dell’Ue, richiedere il rilascio dell’attestato riprodotto nell’allegato II del Regolamento (UE) n.1215/2012 a quel notaio che ha emesso la decisione notarile/ha approvato la transazione/ha rilasciato l’atto pubblico e sulla base di questo attestato richiedere direttamente l’autorizzazione dell’esecuzione in un altro Stato membro,
  • nel caso di una decisione giudiziaria/una transazione/un atto pubblico che dovrebbero essere fatti eseguire in Islanda, in Norvegia oppure in Svizzera richiedere il rilascio dell’attestato riprodotto nell’allegato VI della Convenzione di Lugano al notaio che ha emesso la decisione notarile/ha approvato la transazione/ha rilasciato l’atto pubblico e sulla base di questo attestato richiedere la dichiarazione di esecutività e poi l’autorizzazione dell’esecuzione della decisione notarile/della transazione/dell’atto pubblico,
  • qualora le condizioni stabilite dal Regolamento (CE) n.805/2004 siano soddisfatte, nel caso di una decisione giudiziaria/una transazione/un atto pubblico che dovrebbero essere fatti eseguire in un altro Stato membro dell’Ue (eccetto la Danimarca) richiedere il rilascio dell’attestato riprodotto nell’allegato I-III del Regolamento (CE) n.805/2004 al notaio che ha emesso la decisione notarile/ha approvato la transazione/ha rilasciato l’atto pubblico, e sulla base di questo attestato richiedere direttamente l’autorizzazione dell’esecuzione in un altro Stato membro (eccetto la Danimarca).

Il certificato viene rilasciato dal notaio su istanza del creditore. Nella domanda di rilascio del certificato di titolo esecutivo europeo si deve indicare a) la richiesta del procedimento di esecuzione, b) le motivazioni della domanda, c) la breve descrizione dei fatti della causa d) l’indicazione del notaio competente, i dati necessari per poter stabilire la competenza del notaio adito nonché e) il nome e l’indirizzo (la sede legale) della parte richiedente. La domanda può essere presentata in forma scritta oppure tramite un verbale registrato dal notaio adito. Se nel caso di un’ingiunzione di pagamento europea definitiva ove la parte richiedente chiede il rilascio del titolo esecutivo europeo disciplinato dal Regolamento (CE) n.805/2004 la domanda può essere presentata al notaio adito in via telematica tramite il sistema elettronico adatto.

Il certificato viene rilasciato dal notaio in lingua ungherese, la cui traduzione va effettuata dalla parte richiedente.

Ai sensi dell’art. 1 comma 4 della legge n. XLI del 1991 sul notariato (in seguito Kjtv.) „Il notaio svolge, nell’ambito delle sue attribuzioni di legge, un’attività ufficiale di applicazione del diritto correlata al servizio pubblico di amministrazione della giustizia”. Viste le norme relative e le decisioni rilevanti della Corte Costituzionale e della Kúria (Corte Suprema), nell’ordinamento giuridico ungherese l’attività professionale del notaio, sia la stesura degli atti pubblici che i procedimenti di volontaria giurisdizione, rappresenta un’attività professionale che esercita pubbliche funzioni.

a) La decisione n. 944/B/1994 della Corte Costituzionale ha designato la posizione del notariato nell’ordinamento giuridico ungherese stabilendo che „L’attività professionale del notaio fa parte del servizio pubblico di amministrazione della giustizia”. […] Il notariato fa parte dell’ordinamento dell’amministrazione della giustizia. […] Visto che il notariato fa parte del servizio dell’amministrazione della giustizia, […] di conseguenza la sua struttura si adegua all’organizzazione giuridica. […] „[La] peculiarità della professione notarile deriva dall’ordinamento della giurisdizione e della legislazione.”

b) Per quanto riguarda la caratteristica giurisdizionale dell’attività professionale del notariato nella sentenza 3/2004 PJE, emessa ai fini di un’uniforme interpretazione delle norme civilistiche, la Corte Suprema ha dichiarato che:„Il notariato è quella parte della giustizia il cui obiettivo è di prevenire le eventuali controversie giuridiche, ovvero la prevenzione legale. […] Per quanto riguarda lo stato giuridico, il notaio è situato molto vicino al giudice (al procuratore). Le norme relative alla nomina del notaio (art. 17), all’incompatibilità di esso [art. 7 comma 1], al comportamento dovuto (art. 8), al divieto di trasferimento [art. 20 comma 1], all’età massima del servizio notarile [art. 22 lettera f)] del Kjtv. sono sostanzialmente simili a quelle del giudice. Alla ricusazione del notaio si deve applicare le norme relative alla ricusazione del giudice previste dal Codice di procedura civile. (art. 4) […] Il notaio, similmente al giudice, esercita le sue funzioni in modo indipendente, non può ricevere alcuna istruzione nell’ambito delle sue competenze, è soggetto unicamente alla legge [art. 2 comma 1]. Il notaio esercita le sue funzioni con pubblica fede, la sua figura gode di pubblica fiducia (art. 8). Il notaio è obbligato a essere equo e imparziale [art. 1 comma 1, art. 2 comma 2].” In questa decisione la Corte Suprema ha stabilito che i procedimenti notarili sono procedimenti di volontaria giurisdizione.

La Legge fondamentale (Costituzione) dell’Ungheria va in parte oltre quanto è sopra esplicato. Dall’art. 25 commi 2 e 7 si evince che la funzione primaria del giudice è la giurisdizione in materia penale e in materia civile. La Costituzione conferisce al legislatore un potere di istituire e disciplinare organismi, non appartenenti all’autorità giudiziaria attribuendo loro poteri di definizione di alcune cause civile.[1]

L’obiettivo dell’istituzione del notariato è di prevenire le controversie, che può realizzare come un’indipendente autorità di applicazione del diritto nell’ambito della sua attività ufficiale con il mezzo della pubblica fede. Il notariato si affianca ai tribunali in due modi, garantendo così la sicurezza dello scambio economico e l’efficienza dell’economia: da una parte esercita direttamente le funzioni non giudiziali (stesura degli atti, altri procedimenti non contenziosi per evitare i processi giudiziali), dall’altra parte esercita indirettamente tali competenze. Questa ultima funzione significa che il provvedimento notarile fa sorgere un titolo esecutivo e in alcuni casi le decisioni notarili hanno l’efficacia di res iudicata[2], oppure assicura un mezzo di prove forti che in misura significativa scoraggiano le parti dai procedimenti giudiziali.

La nomina del notaio e il percorso per diventare notaio

In Ungheria, derivando dalla condizione giuridica del notariato prevista dalla Costituzione, ovvero dalla sua attività ufficiale di applicazione del diritto correlata al servizio pubblico di amministrazione della giustizia, le funzioni notarili possono essere esercitate in seguito a un concorso e alla nomina del Ministro della Giustizia. Solo i cittadini ungheresi possono essere nominati notai. L’unico incarico che il notaio riceve dallo Stato è la delega per esercitare le sue funzioni giurisdizionali su istanza dei clienti. La competenza territoriale del notaio corrisponde alla competenza territoriale dei tribunali distrettuali. Il notaio non può esercitare le sue funzioni fuori delle sue competenze territoriali. Il notaio è tenuto a procedere su richiesta dei clienti e non può valutare dal punto di vista economico se la sua assistenza gli comporta guadagno. Il notaio deve rifiutare di prestare la sua assistenza qualora sia richiesta ai fini di un’operazione giuridica contraria alla legge o che mira ad aggirarla. Il numero delle sedi e le spese notarili sono stabiliti dal decreto del Ministro della Giustizia.

In Ungheria i notai devono essere laureati in giurisprudenza. Dopo la laurea lavorano presso uno studio notarile come candidati e dopo tre anni di pratica, superato l’esame di Stato per l’abilitazione professionale, possono operare come notai sostituti. Il notaio sostituto svolge i suoi compiti autonomamente ma sotto la responsabilità patrimoniale e la vigilanza professionale del notaio. Dopo tre anni di pratica i notai sostituti possono sostituire il notaio autonomamente e sotto la propria responsabilità in caso di assenza o di malattia, nonché possono candidarsi alle sedi notarili vacanti.

L’indipendenza, l’imparzialità, l’inamovibilità del notaio

Lo stato giuridico del notaio si avvicina soprattutto a quello del giudice. Il notaio come autorità indipendente di applicazione del diritto è soggetto unicamente alla legge, non può ricevere alcuna istruzione nell’ambito delle sue competenze. Ogni provvedimento notarile può essere impugnato con un ricorso in appello, l’atto del notaio, salvo alcuni casi, è equiparato a quello del tribunale di primo grado. L’indipendenza istituzionale del notaio è rafforzata dal fatto che può essere trasferito in un’altra sede solo su sua richiesta. La sua indipendenza è garantita dalla cogente disposizione di legge secondo la quale oltre alle funzioni notarili il notaio può esercitare come attività retribuite soltanto le attività scientifiche, artistiche, letterarie, quelle di insegnamento, tecniche nonché attività sportive. Le attività retribuite devono essere denunciate alla presidenza del consiglio regionale.

Il notaio deve esercitare le sue funzioni in modo imparziale. Alla ricorrenza di ipotesi stabilite dalla legge oppure se ritiene di non poter procedere in modo imparziale può rifiutare la sua assistenza con una decisione formale che può essere impugnata con un ricorso in appello.

[1] Per dettagli si veda: Adél Köblös: I notai e la Legge fondamentale. In Magyar Jog, Anno 2014 n. 3, pp. 129–136

[2] Transazioni definitivamente approvate nell’ambito dei provvedimenti di successione e degli altri provvedimenti non contenziosi, ingiunzione di pagamento definitiva, decisione sullo scioglimento dell’unione civile.

La responsabilità disciplinare

Il notaio che viola le regole professionali previste dalla legge, commette un illecito disciplinare e, di conseguenza, va incontro a sanzioni disciplinari. La sanzione più leggera è la censura e la sanzione più grave è la destituzione dall’ufficio di notaio. Le sanzioni disciplinari sono irrogate dal Consiglio di disciplina istituito presso il Tribunale regionale in primo grado mentre, in secondo grado è competente il Consiglio di disciplina notarile presso la Corte Suprema.

La responsabilità patrimoniale

Il notaio obbligato a risarcire ogni danno causato nell’esercizio della sua attività professionale è responsabile del pagamento di una penale in caso di violazione di un qualsiasi diritto della personalità. Ai sensi dell’art. 6:549 comma 2 della legge n. V del 2013 sul Codice Civile (in seguito: C.C.) in caso di responsabilità per danni causati a seguito di colpa professionale del notaio o dell’ufficiale giudiziario sono applicabili le disposizioni previste per la responsabilità civile nell’ambito della pubblica amministrazione. La richiesta di risarcimento dei danni può essere proposta solo dopo che i rimedi ordinari sono esauriti. Al fine di garantire le coperture per le potenziali richieste di risarcimento i notai sono obbligati a stipulare una polizza professionale a garanzia del risarcimento di importo pari a HUF 50 milioni (EUR 164 mila). Questo è il più alto massimale di assicurazione obbligatoria di responsabilità civile tra le professioni legali ungheresi.

Secondo la mentalità giuridica continentale il notaio è sempre un professionista laureato in giurisprudenza e oltre alle autenticazioni redige anche gli atti pubblici aventi ad oggetto negozi giuridici e fatti giuridicamente rilevanti. Dal suo stato giuridico risulta che gli atti notarili sono atti pubblici. Gli atti pubblici vanno redatti secondo le norme processuali previste dalla legge notarile. In caso della violazione delle norme tale atto non può essere considerato atto pubblico che causerebbe anche l’invalidità del negozio redatto con esso. Anche il procedimento di redazione degli atti pubblici è un procedimento non contenzioso ma potrebbe essere considerato atipico poiché non si conclude con un’ordinanza ma con un atto redatto dal notaio. Gli atti notarili vengono redatti su richiesta dei clienti. Il notaio è tenuto a prestare la sua assistenza alla redazione degli atti notarili senza discrezionalità; può rifiutare la sua assistenza qualora sia richiesta ai fini di un’operazione giuridica contraria alla legge o che mira ad aggirare quest’ultima. Il rigetto va redatto in un’ordinanza notarile che può essere impugnata presso il tribunale regionale. In caso di errore materiale l’atto notarile può essere corretto su richiesta delle parti. Tale ordinanza può essere soggetta a un ricorso in appello.

Gli atti pubblici dei negozi giuridici

Negli atti pubblici dei negozi giuridici il notaio attesta con pubblica fede la dichiarazione delle parti comparse davanti a lui con cui esprimono le loro volontà di redazione del negozio giuridico. Dopo un’attenta identificazione il notaio interpreta la volontà delle parti, in caso di negozio unilaterale la volontà della parte, e redige l’atto notarile in conformità a essa. L’atto notarile deve essere sempre letto e spiegato ai clienti.

Il notaio può chiedere l’intervento dell’interprete o dell’interprete della lingua dei segni nel corso della lettura dell’atto notarile. La presenza personale delle parti alla lettura è un requisito necessario per la stesura degli atti notarili. L’obbligazione assunta nell’atto notarile, qualora sia conforme all’articolo 23/A della legge sul procedimento di esecuzione forzata – diventa esecutiva senza procedura giudiziaria ovvero acquisita un carattere analogo a quello di una decisione giudiziaria.

Gli atti pubblici sull’attestazione dei fatti giuridicamente rilevanti

In questi tipi di atti il notaio attesta con pubblica fede con una clausola apposta oppure con un verbale i fatti giuridicamente rilevanti. Tali atti pubblici contengono i fatti notati da egli stesso. L’attestazione non deve essere conforme alla volontà delle parti visto che la sua autenticità risulta proprio dalla circostanza che l’attestazione potrebbe contenere anche dei fatti che potrebbero essere svantaggiosi per la parte richiedente. Le attestazioni sono rilevanti per il loro potere probatorio. Tali attestazioni vengono redatte in due forme: l’attestazione in forma di clausola e quella in forma di verbale.

Le attestazioni redatte in forma di verbale

L’attestazione redatta in forma di verbale è la forma originale delle attestazioni che è molto simile a quella del verbale del tribunale. Tutte quelle attestazioni devono essere redatte in forma di verbale la cui forma le legge non consente espressamente la forma redatta con clausola. Le attestazioni redatte in forma di verbale sono molto diffuse. Le tipiche attestazioni redatte in forma di verbale sono: le notifiche delle dichiarazioni o degli avvisi, le attestazioni delle riunioni o delle decisioni, le attestazioni del protesto di cambiale, di assegno e di altri titoli, ma anche quelle delle acquisizioni di prova, le attestazioni di adempimenti oppure di mancati adempimenti. Appartengono a questa categoria anche i sorteggi perché secondo l’opinione pubblica il notaio è garanzia di un corretto provvedimento.

Le attestazioni redatte in forma di clausola

La legge notarile elenca quelle attestazioni che devono essere redatte in forma di clausola. Mezzo secolo fa tali attestazioni furono redatte in forma di verbale ma dopo un’evoluzione storica a causa della loro diffusione e della medesima struttura di esse sono state semplificate e sono diventate attestazioni redatte in forma di clausola.

Il notaio rilascia attestazione in forma di clausola:

a) sulla conformità della copia dell’atto presentato davanti al notaio
b) sulla correttezza della traduzione,
c) sull’autenticità della firma e della sigla,
d) sulla data della presentazione dell’atto,
e) sul contenuto del registro avente pubblica fede.

Oltre a quanto sopraelencato, il notaio non può rilasciare altre attestazioni redatte in forma di clausola.

Altri procedimenti non contenziosi

I procedimenti notarili svolti nell’ambito dell’attività del potere pubblico del notaio sono procedimenti non contenziosi. Ai sensi dell’art. 172 comma 1 della legge notarile i procedimenti e le decisioni notarili producono effetti analoghi a quelli di un procedimento o di una decisione giurisdizionale. Le decisioni notarili possono essere impugnate con un ricorso in appello presso il tribunale regionale. I seguenti procedimenti sono i classici procedimenti non contenziosi visto che iniziano d’ufficio oppure su istanza delle parti e si concludono sempre con un’ordinanza impugnabile.

Ai sensi dell’art. 2 comma 1 della legge n. XXXVIII del 2010 (in seguito: Hetv.) il procedimento di successione è un procedimento non contenzioso nel quale i provvedimenti notarili hanno effetto equivalente a quello del tribunale di primo grado, ovvero le decisioni notarili hanno gli stessi effetti di quelle del tribunale. Le decisioni del notaio possono essere impugnate con un ricorso in appello presso il tribunale regionale.

L’obiettivo del procedimento di successione è di stabilire il trasferimento avvenuto nel patrimonio del defunto. Lo svolgimento del procedimento di successione è di competenza del notaio nella cui sede il defunto ha avuto il suo ultimo domicilio in Ungheria oppure la sua residenza abituale. In assenza di domicilio oppure di residenza abituale in Ungheria la competenza del notaio è determinata dal luogo della morte del defunto, in mancanza di tale luogo la competenza del notaio è determinata dal luogo in cui si trova il patrimonio dell’eredità. Infine, il Consiglio del Notariato Ungherese assegna il notaio competente su istanza della parte interessata alla successione. I requisiti sopraindicati sono in ordine diretto e reciprocamente esclusivo.

Nel procedimento di successione il notaio è tenuto ad aiutare le parti interessate alla successione in modo indipendente e imparziale e deve informarle sui loro diritti e sui loro doveri. Il procedimento del notaio viene anticipato dal procedimento dell’ufficio del sindaco competente. Dopo l’inventario compito dal segretario comunale il notaio istruisce l’udienza di successione. La data dell’udienza può essere fissata qualora la causa sia adatta ad esser trattata, ovvero tutti i dati necessari sono a disposizione del notaio. Dato che il notaio deve raccogliere i dati per posta dagli enti interessati l’istruzione dell’udienza può durare vari mesi.

Dopo l’istruzione dell’udienza il notaio può fissare la data di essa e convoca le parti interessate alla successione. Qualora la parte non si presenti all’udienza nonostante la citazione regolare né in persona né tramite il suo rappresentante, la sua mancata comparizione non ostacola né lo svolgimento dell’udienza, né il trasferimento dei beni dell’eredità neppure l’emanazione di quelle decisioni notarili con cui il notaio conclude il procedimento.

Durante l’udienza gli eredi possono trasferire l’intero patrimonio dell’eredità oppure una parte di essa a un altro erede o a un erede non direttamente interessato all’eredità oppure al creditore dell’eredità. In questo caso l’erede è interessato alla presentazione della parte acquirente oppure all’allegazione della dichiarazione di essa, in caso contrario il notaio deve ignorare il suo trasferimento. Nel corso dell’udienza il coniuge superstite oppure gli eredi del patrimonio possono richiedere il riscatto del diritto di usufrutto.

Le parti (quelle interessate alla successione) e i loro rappresentanti sono tenuti a esercitare i propri diritti in buona fede e sono obbligati ad adempire i propri doveri derivanti dalle norme del procedimento di successione. Le parti sono tenute a presentare le loro asserzioni e le loro dichiarazioni nel momento adeguato favorendo in tal modo l’accurato svolgimento del procedimento.

In base alle dichiarazioni e ai documenti presentati all’udienza il notaio stabilisce le fattispecie necessarie per il trasferimento dei beni dell’eredità, l’ordine della successione, e stabilisce le persone che potrebbero pretendere i beni dell’eredità e il loro titolo giuridico. Ai fini dell’individuazione delle fattispecie è necessario stabilire anche il rapporto di parentela e quello famigliare tra il defunto e le persone che si qualificano come eredi.

Dopo la chiusura dell’udienza il notaio pronuncia la decisione di successione che può essere impugnata con un ricorso in appello presso il tribunale regionale del luogo in cui ha la sede il notaio adito.

Le spese del procedimento di successione sono costituite dall’onorario e dell’indennità del notaio (le spese notarili) stabilite dalle norme sulle spese notarili. Tali spese sono a carico degli eredi in mancanza di essi vanno pagate da coloro che pretendono il patrimonio dell’eredità. Qualora l’anticipo oppure il pagamento delle spese vadano pagati congiuntamente, tale obbligazione è solidalmente a carico degli eredi.

Si deve evidenziare che in Ungheria il notaio non si limita alla partecipazione nel procedimento di successione, non soltanto predispone o integra il procedimento, ma lo conduce dal principio fino al termine. Per l’individuazione delle fattispecie su cui basare le decisioni da prendere nel procedimento egli ha un potere discrezionale e decisionale, anzi, ai sensi delle disposizioni generali della legge n. III del 1952 sul procedimento civile in certe fasi del procedimento il notaio può svolgere un procedimento probatorio. [p.es: ai sensi dell’art. 97 comma 2 della legge sul procedimento di successione /Hetv./]. La transazione approvata del notaio ha gli stessi effetti di quelle del tribunale (res iudicata).

Il Registro Nazionale delle Disposizioni Testamentarie è il registro elettronico centrale dei dati delle disposizioni a causa di morte redatte in atto pubblico e di quelle depositate presso il notaio. Le norme relative del registro sono disciplinate dal Regolamento del Ministro della Giustizia n. 4/2009 (III.6.). Il registro viene gestito dal Consiglio Nazionale del Notariato Ungherese. Ai sensi della norme relative il notaio deve annotare nel registro le disposizioni a causa di morte da lui redatte (il testamento, il patto successorio, la donazione mortis causa, la rinuncia all’eredità) nonché il testamento depositato come documento aperto oppure quello sigillato, le modificazioni, la revoca e il ritiro di essi. Di tali annotazioni il notaio deve informare i clienti e devono essere fatte contro la loro volontà.

Le disposizioni testamentarie redatte oppure depositate presso i tribunali, gli avvocati oppure i rappresentanti consolari ungheresi vengono annotate nel registro dall’Archivio Notarile del Consiglio Nazionale del Notariato Ungherese qualora siano conservati dal tribunale, dall’avvocato, dall’Archivio del Consiglio degli Avvocati Ungheresi oppure dal rappresentante consolare ungherese e qualora l’annotazione sia stata approvata dal testatore in forma scritta.

In Ungheria ogni procedimento di successione deve essere condotto dal notaio. Al momento della registrazione della pratica il notaio competente deve verificare se nel registro sia stata annotata una disposizione a causa di morte del defunto. Qualora dalle informazioni disponibili risulti che esiste una disposizione testamentaria il notaio adito si rivolge al notaio o all’avvocato che la conserva e ne allega una copia alla pratica del procedimento.

L’annotazione e la verifica delle disposizioni testamentarie sono gratuite.

Lo svolgimento del procedimento d’ingiunzione di pagamento è di competenza dei notai; è il mezzo celere e efficace di recupero dei crediti. Nel caso di crediti pecuniari esigibili di valore inferiore a HUF 1.000.000 (pari a EUR 3300) si può ricorrere soltanto al procedimento d’ingiunzione di pagamento ossia il creditore non può rivolgersi direttamente al tribunale. Per quanto riguarda i crediti tra di HUF 1.000.000 (pari a EUR 3300) e di HUF 400.000.000 (pari a EUR 1.310.000) il creditore può rivolgersi al tribunale oppure può scegliere il procedimento d’ingiunzione di pagamento.

Il procedimento d’ingiunzione di pagamento non è applicabile qualora:

  • il debitore non abbia domicilio o residenza abituale in Ungheria,
  • il credito derivi da un rapporto di lavoro e l’oggetto della causa sia l’istituzione, la modificazione o la cessazione del rapporto di lavoro oppure una conseguenza giuridica applicata per la violazione colpevole degli obblighi del lavoratore, oppure una conseguenza giuridica applicata per un’infrazione disciplinare commessa dal lavoratore,
  • l’importo del credito supera HUF 400.000.000 (pari a EUR 1.310.000).

In questi casi il creditore deve rivolgersi direttamente al tribunale per far valere i suoi crediti per via giudiziaria.

Nel procedimento d’ingiunzione di pagamento il creditore presenta la domanda d’ingiunzione di pagamento in via telematica al Consiglio Notarile. Il Consiglio assegna la domanda al notaio adito in via telematica il quale è tenuto a provvedere entro 72 ore dall’assegnazione. L’ingiunzione di pagamento emessa viene notificata al debitore il quale ha 15 giorni per presentare la sua opposizione. In caso di opposizione il procedimento si trasforma in procedimento giudiziario ordinario e prosegue davanti al tribunale. In caso di mancata opposizione il creditore riceve un atto esecutivo, che ha lo stesso effetto di una sentenza del tribunale, entro tre settimane dalla presentazione della domanda, per un modesto contributo amministrativo. Considerato l’esperienza degli ultimi cinque anni si può dire che soltanto nel 6-7% per cento dei casi viene presentata opposizione dal debitore. Si tratta di un procedimento unico perché si svolge totalmente in via elettronica poiché in caso di mancato adempimento spontaneo il creditore può chiedere l’emissione del certificato esecutivo in via telematica che viene trasmesso dal notaio alla Camera degli Ufficiali Giudiziari in via telematica, dove viene assegnato in via telematica all’ufficiale giudiziario adito. Perciò il procedimento di esecuzione può essere iniziato entro sei settimane dalla presentazione della domanda d’ingiunzione di pagamento.

Le persone fisiche, i condomini, le S.a.s. e le S.n.c. non-profit che agiscono nel procedimento senza patrocinio legale possono presentare la domanda d’ingiunzione di pagamento in forma orale oppure in forma cartacea a qualsiasi notaio.

Si tratta di un procedimento a pagamento. Le spese di giudizio vanno versate dal creditore al momento della presentazione della domanda. Le spese ammontano al 3% della somma del credito calcolato senza contributi all’avvio del procedimento (base del contributo amministrativo) con il limite minimo di HUF 5000 oppure ogni volta di HUF 1000 a seconda del numero delle parti ma con il limite massimo di HUF 300 000).

Il regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento (in seguito: Rip.) è applicabile negli Stati membri dell’Unione europea eccetto la Danimarca. Il Rip. si applica esclusivamente nelle controversie transfrontaliere. Si definisce transfrontaliera una controversia in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito (in Ungheria del notaio) [art. 3 del Rip.].

Il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento è uno strumento alternativo per il ricorrente per far valere i suoi crediti ma il ricorrente rimane comunque libero di avvalersi anche delle procedure previste dal diritto nazionale e per quanto riguarda le questioni procedurali non trattate specificamente dal presente regolamento si applica il diritto nazionale. In Ungheria lo svolgimento del procedimento è di competenza dei notai perciò per organo giurisdizionale si intende in seguito anche il notaio. Il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento si svolge in forma cartacea. Le domande possono essere presentate unicamente su supporto cartaceo soltanto al notaio che rilascia gli atti in forma cartacea e li notifica in tal modo alle parti. La domanda può essere presentata a qualsiasi notaio.

L’ambito di applicazione materiale del Rip. concerne i crediti pecuniari esigibili [art. 4 del Rip.] Sono esclusi però dal campo di applicazione del regolamento le richieste di risarcimenti nell’ambito dei rapporti con la pubblica amministrazione, le richieste basate sui rapporti patrimoniali fra i coniugi e quelle basate sui rapporti giuridici successori nonché, salvo alcune eccezioni, i crediti derivanti da obblighi extracontrattuali [art. 2 del Rip.].

Il ricorrente ungherese (compreso quello che ha domicilio o residenza abituale in Ungheria) oppure quello di un Paese terzo può avviare soltanto il procedimento d’ingiunzione di pagamento ungherese contro il convenuto ungherese.

Il ricorrente dell’Unione europea (compreso quello che ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro dell’Unione europea /salvo in Ungheria e in Danimarca/) può avviare sia il procedimento d’ingiunzione di pagamento ungherese che quello europeo contro il convenuto ungherese.

Il ricorrente ungherese e quello dell’Unione europea, quello di un Paese terzo contro il convenuto dell’Unione europea nonché il ricorrente dell’Unione europea contro il convenuto di un Paese terzo possono tuttavia avviare soltanto il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento – ovviamente nel pieno rispetto delle norme sulla competenza giurisdizionale.

Se l’esame formale della domanda non si conclude con il rigetto, il notaio emette quanto prima, di norma entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, l’ingiunzione di pagamento europea utilizzando il modulo standard E riprodotto nell’allegato del Rip. L’ingiunzione di pagamento europea viene emessa insieme a una copia del modulo della domanda. Il notaio notifica al convenuto anche il modulo standard F riprodotto nell’allegato VI del Rip. con cui il convenuto può presentare la sua opposizione all’ingiunzione di pagamento europea. Se il convenuto presenta opposizione, il procedimento si trasforma in un procedimento civile ordinario – nel caso di un’ingiunzione di pagamento europea emessa da un notaio ungherese davanti il tribunale ungherese competente. Se il convenuto non presenta opposizione, l’ingiunzione di pagamento europea diventa definitiva e esecutiva e tale viene dichiarata dal notaio utilizzando il modulo standard G.

Sulla base dell’ingiunzione di pagamento europea dichiarata esecutiva l’autorizzazione del procedimento di esecuzione può essere richiesta in quello Stato membro in cui si trovano i beni pignorabili del convenuto. Le norme applicabili all’autorizzazione del procedimento di esecuzione sono quelle dello Stato membro in cui è stato richiesto il procedimento di esecuzione.

In Ungheria il 70% dei procedimenti di esecuzione forzata viene ordinato dai notai. Tali procedimenti si suddividono in due gruppi principali: da una parte il notaio appone la formula esecutiva sugli atti notarili e sugli atti notarili di contratti costitutivi di ipoteca. All’altro gruppo appartengono le decisioni notarili condannatorie, le transazioni approvate dal notaio, la nota spese emessa dal notaio per lo svolgimento del procedimento non contenzioso, inoltre nel caso di un’ingiunzione di pagamento definitiva oppure di un’ingiunzione di pagamento europea definitiva l’emissione del certificato di esecuzione.

Il notaio appone la formula esecutiva sull’atto notarile qualora esso contenga (1) l’impegno avente ad oggetto la prestazione e la controprestazione o l’impegno unilaterale (2) il nome del creditore e quello del debitore, (3) l’oggetto, il quantitativo (importo) e il titolo giuridico dell’obbligazione, (4) le modalità e il termine di adempimento, nonché (5) qualora il credito previsto nell’atto notarile possa essere oggetto di esecuzione forzata e qualora sia decorso il termine per l’adempimento del credito. Se l’obbligazione è stata subordinata all’adempimento di una condizione o al decorso di un termine la sua esecutorietà richiede altresì che l’adempimento della condizione o il decorso del termine siano precisati nell’atto pubblico. Il notaio appone la formula esecutiva sull’atto pubblico di un contratto costitutivo di ipoteca qualora sia già decorso il termine di esecuzione della prestazione.

Il notaio emette il certificato di esecuzione qualora la decisione esecutiva (1) contenga un’obbligazione (un’ingiunzione), (2) sia definitiva ovvero provvisoriamente esecutiva, (3) sia decorso il termine per l’adempimento. Il titolo esecutivo basato sulla transazione approvata dal notaio può essere emesso anche se la decisione notarile è stata impugnata con un ricorso in appello.

Tali procedimenti permettono che, sulla base di relazioni di esperti o di procedure probatorie soggette a decisioni giurisdizionali equivalenti a tutti gli effetti a un regolamento di giudizio ordinario, le parti raggiungano un risultato senza ricorrere a un’azione legale, in questo modo aiutando le corti di giustizia a ridurre il numero di procedimenti che sovraccaricano il sistema giudiziario.

La designazione dell’esperto forense

Ai sensi della legge n. XLV del 2008 sui procedimenti notarili non contenziosi la designazione di un esperto forense potrebbe essere richiesta dal notaio se una speciale consulenza tecnica è richiesta e se si devono accertare fatti o altre circostanze di primaria importanza per il richiedente e se non è pendente un procedimento giudiziario relativo a tali fatti e circostanze. A differenza del procedimento preliminare, nella designazione dell’esperto forense non è necessario indicare la parte avversa.

La designazione dell’esperto forense può essere richiesta presentando una domanda che deve contenere quanto segue:

  • il nome, il domicilio (la sede legale) del richiedente,
  • un’espressa richiesta di svolgimento del procedimento,
  • le ragioni della domanda e una concisa esposizione dei fatti,
  • il soggetto e il luogo dell’esame dell’esperto forense,
  • le domande riguardo alle quali l’esperto è richiesto di presentare una relazione,
  • l’indicazione del notaio competente e gli elementi per accertare la competenza del notaio adito.

Il notaio può scegliere un esperto forense dal registro degli esperti, una società o un ente autorizzati a dare consulenze tecniche, un ente oppure un istituzione governativa previsti dalla legge. In via eccezionale in assenza di detti soggetti sopraindicati possono essere designati altri esperti. L’esperto deve presentare la relazione tecnica entro 30 giorni dalla ricezione della sua designazione. Tale termine può essere prorogato dal notaio per un massimo di 30 giorni per un’unica volta su richiesta dell’esperto presentata entro il termine originario. La relazione dell’esperto può costituire la base di un accordo tra le parti, ma in caso di un successivo procedimento giudiziario potrebbe essere utilizzata come prova.

La prova preliminare

Ai sensi della legge n. XLV del 2008 sui procedimenti notarili non contenziosi per far valere i diritti delle parti in modo veloce e semplice e per registrare le prove il notaio può svolgere la prova preliminare.

Nell’ambito di tale procedimento, per risolvere la controversia, prima di iniziare un processo giudiziario le parti possono ottenere prove che, abbreviando i tempi del procedimento giudiziale, potrebbero essere utilizzate direttamente davanti al tribunale nel caso di un processo giudiziario successivo oppure potrebbero promuovere un accordo stragiudiziale.

La prova preliminare ha luogo nel caso in cui:

  • è probabile che un ulteriore procedimento probatorio sia inefficace oppure possa essere svolto con particolari difficoltà,
  • è probabile che la prova preliminare favorisca la decisione della controversia,
  • la parte è tenuta a prestare garanzie commerciali per i vizi dei prodotti,
  • lo svolgimento della prova preliminare è consentito da una norma speciale,
  • il richiedente ha un interesse legittimo a ottenere le prove, o all’accertamento dei fatti oppure delle condizioni particolarmente significativi.

A differenza del procedimento della designazione di un esperto forense, nella prova preliminare è necessario indicare la parte avversa.

Qualora in tale causa un procedimento civile oppure un procedimento penale sia già in corso la prova preliminare non può essere svolta.

Su istanza della parte il notaio può designare un esperto forense qualora sia necessario per l’efficace svolgimento della prova preliminare.

La prova preliminare può essere richiesta presentando una domanda al notaio competente. Il notaio è tenuto ad ascoltare le parti e a redigere un verbale delle loro dichiarazioni.

1) Il registro delle garanzie del credito – Il Registro Nazionale dei Pegni e il Registro dei Pegni sugli Autoveicoli

Il registro delle garanzie del credito contiene le dichiarazioni relative al pegno, al factoring, alla locazione finanziaria e alla compravendita con riserva di proprietà. Il sistema informatico che contiene tali dichiarazioni viene gestito dal Consiglio Nazionale del Notariato Ungherese. Le dichiarazioni devono essere fatte soltanto dagli utenti registrati perciò sia il creditore che il debitore ci devono essere registrati.

Ci si può registrare in tre modi:

  • in modalità online, nel sistema elettronico con la firma elettronica,
  • in modalità online, nel sistema elettronico senza la firma elettronica,
  • davanti al notaio se il richiedente possiede una firma elettronica.

Per validare la registrazione il richiedente deve dichiarare davanti al notaio che i dati forniti nella domanda sono veritieri e autentici. Tale dichiarazione deve essere fatta entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di registrazione.

Qualora la parte richiede la registrazione in qualità di rappresentante di una persona o di un’organizzazione deve certificare il suo potere di rappresentanza con un atto pubblico oppure con un atto privato avente efficacia probatoria. La dichiarazione di conformità può essere fatta davanti a un qualsiasi notaio.

L’utente registrato può fare la dichiarazione nei seguenti modi, a sua scelta:

a) qualora l’utente registrato possegga una firma elettronica qualificata può fare la dichiarazione nel sistema informatico adatto compilando il formulario relativo e inoltrandolo al sistema informatico delle garanzie del credito;
b) davanti a un qualsiasi notaio;
c) su richiesta delle parti la dichiarazione può essere registrata dal notaio che ha redatto l’atto pubblico di pegno, di compravendita con riserva di proprietà, di contratto di factoring, oppure di contratto di leasing finanziario;
d) nell’ambito del relativo mandato la dichiarazione può essere registrata dall’avvocato che ha controfirmato il contratto di pegno, la compravendita con riserva di proprietà, il contratto di factoring, oppure il contratto di locazione finanziaria;
e) la persona fisica che non ha rappresentante, per rendere la dichiarazione può conferire procura a un avvocato registrato.

Il registro può essere visitato gratuitamente da chiunque tramite il sito del sistema delle garanzie del credito (https://hbny.mokk.hu). Si possono effettuare ricerche nel registro secondo il nome del creditore, il numero del registro, nonché il numero di telaio del veicolo registrato, e dal 15 marzo 2015 secondo i cinque dati identificativi dei beni registrati.

Il Registro Nazionale dei Pegni e il Registro dei Pegni sugli Autoveicoli

Il 15 marzo 2014 è entrato in vigore il nuovo Codice Civile in Ungheria il quale ha introdotto il registro delle garanzie del credito descritto al punto 2.6. I registri stabiliti dalle norme del vecchio Codice Civile non sono cessati, anzi le loro modificazioni devono essere registrate. Il Registro Nazionale dei Pegni (per quanto riguarda l’ipoteca sugli immobili e il pegno sui beni mobili) e il Registro dei Pegni sugli Autoveicoli possono essere visionati gratuitamente da chiunque tramite il sito del sistema delle garanzie del credito.

2) Il Registro Nazionale delle Convenzioni matrimoniali e delle Convenzioni tra partner

In Ungheria quei coniugi che non stipulano una convenzione matrimoniale prima del matrimonio sono sottoposti al regime della comunione dei beni, ovvero, salvo alcune eccezioni, acquistano beni e assumono obblighi in forma congiunta e in quote uguali. Per quanto riguarda i conviventi, tra loro non sussiste un simile presupposto patrimoniale, acquistano la comunione dei beni in proporzione ai loro contributi all’acquisto della proprietà. I conviventi possono essere persone, sia eterosessuali che quelle omosessuali che convivono senza vincoli formali. Con il termine dell’unione civile si intende una convivenza simile al matrimonio delle persone dello stesso sesso.

Nella convenzione matrimoniale oppure nella convenzione tra partner i coniugi oppure i conviventi possono disciplinare le loro relazioni patrimoniali secondo la loro volontà, ovvero possono stipulare diverse tipologie di regime patrimoniale. I coniugi oppure i futuri coniugi possono scegliere tra la comunione dei beni differita e la separazione dei beni. In mancanza di convenzione matrimoniale oppure di convenzione tra partner si devono applicare le regole del regime patrimoniale.

L’obiettivo della registrazione delle convenzione è di agevolare la prova dell’esistenza di esse poiché, salva dimostrazione del contrario, il registro attesta con valore di autenticità l’esistenza della convenzione così che un terzo non possa affermare di non essere a conoscenza dell’esistenza della convenzione. Il sistema informatico del registro viene gestito dal Consiglio Nazionale del Notariato Ungherese.

La convenzione matrimoniale oppure la convenzione tra partner è valida se stipulata per atto pubblico, in tal caso deve essere redatta da un notaio, oppure mediante scrittura privata, ma in tal caso deve essere controfirmata da un avvocato; inoltre è considerata efficace nei confronti di terzi se è stata registrata nel Registro Nazionale delle Convenzioni matrimoniali e delle Convenzioni tra partner o se i coniugi (partner registrati, conviventi) sono in grado di dimostrare che il terzo era, o avrebbe dovuto essere, a conoscenza della convenzione e del suo contenuto. Perciò la convenzione deve essere considerata valida nonostante la sua mancata registrazione che è rilevante per l’efficacia di essa.

La domanda di registrazione della convenzione, della modifica, della cancellazione o della cessazione di essa devono essere presentate congiuntamente e personalmente dalle parti. Alla domanda deve essere allegata la convenzione oppure l’atto redatto sulla modifica, sulla cancellazione o sulla cessazione di essa. La competenza del notaio è stabilita dal domicilio o dalla residenza dei coniugi o dei conviventi qualsiasi. I notai che hanno la sede a Budapest sono competenti in tutto il territorio della capitale.

Sia la registrazione che l’interrogazione sono a pagamento.

Si deve chiedere informazioni sull’esistenza e anche sul contenuto della convenzione.

  • Informazioni sull’esistenza della convenzione

Chiunque abbia un interesse legittimo ha il diritto di chiedere informazioni sull’esistenza della convenzione e di prendere nota delle relative informazioni per i propri scopi se il richiedente stesso ha dimostrato di avere un interesse legittimo. Il notaio può dare informazioni concernenti l’esistenza della convenzione se il richiedente fornisce il nome, il cognome (e il cognome da nubile) e la data e il luogo di nascita, nonché il nome e il cognome da nubile della madre di una delle parti contraenti. Per dimostrare l’interesse legittimo il richiedente deve indicare il negozio giuridico oppure gli altri motivi su cui si basa la legittimità della sua richiesta.

  • Informazioni sul contenuto della convenzione

Le informazioni sul contenuto della convenzione possono essere fornite unicamente se una delle parti contraenti ha rilasciato un’autorizzazione scritta. Tale richiesta può essere fatta esclusivamente a quel notaio che ha registrato l’esistenza della convenzione. Qualora la convenzione sia stata redatta dallo stesso notaio, egli ne rilascia una copia autentica. Se la convenzione è stata redatta da un altro notaio oppure stipulata con scrittura privata controfirmata da un avvocato il notaio ne rilascia un certificato autentico al richiedente.

Su istanza della persona registrata il notaio rilascia un’attestazione per certificare i suoi dati registrati mentre su istanza di persona non registrata per certificare che non c’è stato registrato.

3) Il Registro delle Dichiarazioni dei Conviventi

Il Registro delle Dichiarazioni dei Conviventi attesta l’esistenza della convivenza delle parti la dichiarazione delle quali è stata registrata nel registro. Il Registro delle Dichiarazioni dei Conviventi viene gestito, sulla base dell’autorizzazione della legge, dal Consiglio Nazionale del Notariato e viene tenuto dai notai.

In virtù del registro lo Stato può garantire ai conviventi di poter rendere dichiarazioni circa l’esistenza della loro convivenza davanti al notaio la quale dichiarazione, salva dimostrazione contraria, attesta con valore di autenticità l’esistenza della convenzione.

Il procedimento della registrazione inizia con la congiunta istanza dei conviventi maggiorenni i quali devono rendere dichiarazione personalmente. La competenza del notaio viene stabilita sulla base del domicilio o della residenza di uno qualsiasi dei conviventi.

Le parti richiedenti devono dichiarare davanti al notaio che la loro convivenza è conforme alle norme del Codice Civile.

La dichiarazione resa viene registrata nella banca dati gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato Ungherese e costituisce una presunzione non assoluta. L’ordinanza notarile sulla registrazione ha la stessa efficacia di quella definitiva pronunciata dal tribunale. In tale procedimento le prove non hanno luogo.

Il registro attesta l’esistenza della convivenza soltanto dalla data della registrazione, le dichiarazioni con effetto retroattivo non sono ammesse. Il Registro delle Dichiarazioni dei Conviventi contiene i dati registrati per 100 anni dalla registrazione degli stessi.

Qualora la convivenza si sciolga, una delle parti deve dichiarare il fatto davanti al notaio e deve chiedere la registrazione della sua dichiarazione sullo scioglimento della convivenza.

Su richiesta della persona registrata il notaio rilascia un’attestazione per certificare i suoi dati registrati e su richiesta della persona non registrata il notaio attesta che il richiedente non è stato registrato nel registro delle convivenze.

4) Lo scioglimento dell’unione civile

L’unione civile è istituita sulla base della dichiarazione di due persone maggiorenni dello stesso sesso comparse congiuntamente davanti all’ufficiale di stato civile con la quale esprimono personalmente la loro volontà relativa all’istituzione dell’unione civile. L’unione civile può essere istituita solo tra persone dello stesso sesso e al rapporto si devono applicare le conseguenze giuridiche previste per il matrimonio. In caso di crisi del rapporto le parti possono chiedere lo scioglimento dell’unione civile al notaio competente qualora abbiano preso accordi sia riguardo allo scioglimento che alla distribuzione dei beni. La transazione approvata dal notaio ha l’efficacia equivalente allo scioglimento pronunciato dal tribunale.

5) Il procedimento di annullamento dei titoli e degli atti smarriti

Il notaio ha competenza di assistere alla sostituzione dei titoli o degli atti smarriti, rubati oppure distrutti (p.es: libretti di risparmio, cambiali, assegni).

Per la sostituzione è necessario dichiarare l’annullamento del titolo oppure dell’atto che deve essere richiesto al notaio presentandogli apposita domanda. Con un titolo oppure con un atto annullato dal notaio non è può possibile esercitare più i diritti oppure valorizzare i crediti compresi in essi. I titoli oppure gli atti possono essere rinnovati successivamente l’annullamento.

Il notaio rilascia un avviso che contiene i dati della domanda. Tale avviso deve essere pubblicato per un periodo di 6 mesi, in caso di annullamento di cambiale o di assegno per un periodo di 1 mese, e in caso di atti annullati questo termine può essere limitato a 1 mese.

La pubblicazione del avviso viene effettuata dal Consiglio Nazionale del Notariato Ungherese tramite un pubblico registro elettronico che è raggiungibile gratuitamente e continuamente sul suo sito Internet.

La ragione della pubblicazione dell’avviso è quello di permettere che durante il periodo stabilito il titolare del titolo o dell’atto possa presentare detto atto o titolo al notaio adito oppure possa dare informazioni sulla reperibilità di essi. In questo caso il notaio archivia il procedimento. In mancanza di presentazione o di annuncio il notaio dichiara l’annullamento del titolo oppure dell’atto. Sulla base dell’ordinanza del notaio l’emittente emana un nuovo titolo oppure un nuovo atto e lo mette a disposizione del titolare.

Per la propria condizione giuridica il notaio assiste ai procedimenti di custodia quale persona di fiducia. Esercita i suoi compiti nell’ambito dei procedimenti non contenziosi su richiesta delle parti. I procedimenti di custodia sono divisi in tre gruppi principali.

1) Deposito degli atti e dei testamenti

L’obiettivo del deposito degli atti è di facilitare un’eventuale ulteriore prova e di garantire diritti e priorità. Il notaio redige un verbale della consegna dell’atto. Il notaio deve accertarsi del fatto che il contenuto del documento corrisponda a quello indicato dal depositante, perciò non è possibile accettare busta chiusa in deposito. Il deposito dell’atto potrebbe essere rilevante in un ulteriore procedimento probatorio, p.es: in caso di controversia l’autore può provare che l’opera protetta dal diritto di autore è stata scritta da lui stesso, cioè la priorità spetta a lui. Il notaio può rilasciare l’atto soltanto al depositante oppure a una terza persona da lui nominata se queste persone dimostrano e provano la loro identità. Il depositante deve indicare la data del rilascio dell’atto, ovvero la custodia non può essere definitiva. Le medesime norme riguardano la custodia della cambiale o dei supporti di archiviazione.

Per assicurare la riservatezza della conservazione del testamento o per far valere le disposizioni testamentarie il testatore deve consegnare il testamento personalmente al notaio. Il testatore può depositare il testamento in busta aperta oppure sigillata. In quest’ultimo caso il cliente consegna una busta chiusa al notaio dichiarando che è il suo testamento ma il notaio non può sincerarsene. Il Codice Civile prevede che il testamento allografo deve essere firmato soltanto dal testatore e le firme dei due testimoni non sono necessarie. Al momento della ricezione il notaio redige un verbale che viene aggiunto al testamento. Il notaio depositario restituisce il testamento soltanto al testatore, e in caso di morte di esso lo notifica al notaio che svolge il procedimento di successione.

2) Conservazione fiduciaria (denaro e titoli)

Il notaio può ricevere in deposito fiduciario denaro, valori e titoli relativi al negozio giuridico redatto nell’atto pubblico per adempiere al pagamento o per consegnarlo all’altra parte contraente o a una terza persona.

3) Deposito in garanzia

Il Codice Civile prevede l’istituto del deposito in garanzia presso il notaio in alternativa al deposito giudiziale se le condizioni dell’adempimento in via giudiziale sono soddisfatte. (C.C. 6:56. §).

Se almeno una delle quattro condizioni alternative previste dall’art 6:53 comma 1 del Codice Civile è presente, il deposito in garanzia notarile o il deposito giudiziale possono essere utilizzati dalle parti per adempiere un’obbligazione pecuniaria:

Il debitore può adempiere la sua obbligazione pagandola in denaro o prestando garanzie, titoli o altri documenti tramite deposito giudiziale o deposito notarile se:

a) l’identità del creditore è incerta e il debitore non è in grado, da solo, di accertare l’identità di esso senza margine di errore;
b) il creditore è irreperibile nel luogo di adempimento dell’obbligazione;
c) il creditore rifiuta di accettare l’offerta di prestazione da parte del debitore; oppure
d) in caso di pluralità di creditori non è permesso al debitore di adempiere a uno di essi.

La competenza del notaio è determinata dal luogo:

a) del domicilio o della residenza, o della sede legale o della succursale del beneficiario,
b) dove è sorta l’obbligazione oggetto di deposito fiduciario, oppure
c) dell’adempimento.

La domanda di deposito di denaro in garanzia deve essere presentata personalmente dal depositante o da un suo rappresentante personalmente presso l’ufficio del notaio competente. La somma di denaro oggetto di deposito in garanzia deve essere specificatamente indicata in Fiorini (HUF). Successivamente detta somma, aumentata delle spese e dei diritti, deve essere pagata mediante trasferimento sul contro corrente di garanzia intestata al Consiglio Nazionale.

Il notaio non emette alcuna decisione in merito all’accettazione della somma di denaro in deposito, ma inserisce una clausola nella domanda in forza della quale “Il notaio ha accettato il deposito a garanzia “.

Il depositante può rivendicare il deposito sino a quando il notaio notifica al beneficiario l’avvenuto deposito a garanzia.

Nel caso in cui, all’atto del deposito la persona del beneficiario è nota al notaio, entro 15 giorni successivi dalla ricezione del deposito il notaio le notifica l’ordinanza da lui stesso emessa riguardo al deposito e alla possibilità di presentare una domanda di pagamento. Tuttavia, se la persona del beneficiario non è nota al notaio all’atto dell’accettazione del deposito, la suddetta ordinanza è notificata al beneficiario nei 15 giorni successivi al giorno in cui l’identità del beneficiario medesimo è stata accertata. Nel caso in cui il beneficiario dimostri adeguatamente la sua qualifica presentandosi personalmente o tramite rappresentante, se non fosse stato avvisato precedentemente il notaio gli comunica il deposito effettuato, la possibilità di richiedere il pagamento e di ciò redige un verbale.

Il notaio che ha accettato il deposito sarà altresì responsabile per l’emissione di un’ordinanza relativa al pagamento dei fondi in deposito. Il pagamento dei fondi può aver luogo in seguito a domanda, a richiesta ufficiale oppure d’ufficio; il pagamento è ordinato d’ufficio nel caso in cui il periodo di conservazione indicato dalla domanda di deposito sia trascorso. La richiesta di pagamento deve essere presentata personalmente dal beneficiario o tramite il suo rappresentante, negli uffici del notaio competente, sull’apposito modulo predisposto dal Consiglio Nazionale del Notariato Ungherese, debitamente compilato e firmato.

Nel caso in cui rimangano fondi in avanzo nel conto corrente in garanzia dopo il pagamento, la rimanenza sarà ritrasferita al depositante a cura del Consiglio se ciò è ordinato dall’avente diritto.

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